Ho stipulato un contratto di locazione ad uso abitativo dove, nella mia qualità di locatore, ho inserito una clausola che prevede l’obbligo del conduttore di rimborsare gli oneri accessori in misura pari a quella che dovrò versare al condominio ove è sita l’unità immobiliare locata: ciò in palese contrasto con l’articolo 9 della legge 392/78 che, invece, esclude in parte l’addebito della spesa di portierato.
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Venuto meno, in quanto abrogato dalla legge 431/1998, l’articolo 79 della legge 392/1978 che colpiva di nullità ogni pattuizione diretta, tra l’altro, ad attribuire al locatore un qualsiasi altro vantaggio in contrasto con le disposizioni della legge stessa, è legittimo l’accordo raggiunto dalle parti in ordine alla ripartizione degli oneri accessori, quand’anche assunto in deroga all’articolo 9 della legge 392/1978.

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