Nessuna cessione del credito per i contribuenti forfettari

QUESITO: Sono proprietario di immobile da sottoporre a riqualificazione energetica e sono nel regime forfettario con ricavi annui sotto i 30mila euro. Mi è stato riferito che non posso dedurre la spesa, è corretto? Dalle istruzioni ministeriali, penso di aver diritto alla cessione del credito ai privati (non fornitori di servizi o altre prestazioni) persone fisiche, come indicato al punto 2.2 b della circolare dell’agenzia delle Entrate del 18 aprile 2019. Pertanto, mi pare di capire che posso procedere alla cessione del credito: a) a soggetti privati (non fornitore di servizi o altre prestazioni) mediante l’invio all’Agenzia del modello relativo ai cessionari; b) al professionista che redigerà la progettazione del risparmio energetico. È corretta questa interpretazione?



 La risposta è negativa. il regime forfettario (dei minimi) prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef per cui, di fatto, quest’ultima viene azzerata. In particolare, il regime dei minimi prevede l’applicazione di una
imposta sostitutiva dell’Irpef con aliquota del 15%. I contribuenti in regime dei minimi, quindi, non hanno imposte da abbattere. Ne consegue che non possono fruire della detrazione del 50% per spese di ristrutturazione a meno che non abbiano altre tipologie di reddito soggette ad imposta. Allo stesso modo non è nemmeno possibile cedere il diritto alla detrazione a privati in quanto il pagamento con cessione del credito di imposta è alternativo al diritto alla detrazione che in tal caso non compete non per incapienza ma perché il reddito è tassato forfettariamente. Sul punto, tuttavia, non sussiste un espresso pronunciamento dell’agenzia delle Entrate.

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