Il 110% nel minicondominio senza codice fiscale specifico. In un condominio di sei unità abitative, quattro appartamenti appartengono a un solo soggetto, due ad altrettanti distinti proprietari. Rientrando nella categoria dei minicondomìni non c’è obbligo di nominare un amministratore. Non esistendo un codice fiscale condominiale, come dovrebbero essere gestiti i rapporti con l’agenzia delle Entrate alla luce della normativa riguardante l’ecobonus 110% o del bonus facciate al 90 per cento? Occorre farne richiesta o si potrebbe decidere di istruire le pratiche attraverso uno dei comproprietari, il cui codice fiscale sarà di riferimento per il fisco?
Per beneficiare dei vantaggi fiscali spettanti in seguito ai lavori realizzati sulle parti comuni del condominio minimo, i condòmini che non hanno nominato un amministratore (non avendone l’obbligo) non sono obbligati a chiedere il codice fiscale del condominio. In questi casi, infatti, può essere utilizzato il codice fiscale del condomino che ha effettuato gli adempimenti richiesti dalla normativa. Tale soluzione è delineata, relativamente al superbonus del 110 per cento, dalla circolare 24/E/2020, che riprende princìpi generali già espressi in precedenti chiarimenti dell’amministrazione fiscale, applicabili anche in ambito di bonus facciate. Al riguardo, si richiama, in particolare, la circolare 3/E/2016 che, al punto 1.7, aveva precisato che i condòmini del condominio minimo possono inserire nei loro modelli di dichiarazione le spese da essi sostenute, utilizzando il codice fiscale del condomino che ha eseguito l’apposito bonifico bancario o postale, per poter fruire della quota di detrazione a essi spettante. È da notare che il contribuente/condomino sarà tenuto, se si avvale di assistenza fiscale, ad esibire ai Caf o agli intermediari abilitati anche un’autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati riguardanti le parti comuni dell’edificio condominiale. In tale autocertificazione dovranno essere indicati i dati catastali delle unità immobiliari componenti il condominio minimo (elenco subalterni). In caso di controllo, al condomino sarà richiesto di dimostrare che gli interventi sono stati eseguiti sulle parti comuni dell’edificio, e a ciò gioverà non tanto l’autocertificazione di cui si è detto, quanto l’esibizione di fatture che descrivano in maniera chiara i lavori realizzati.