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CONTRATTI DI LOCAZIONE Nuovo servizio locazioni, con stipula e assistenza a 360°

€100 stipula + registrazione di ogni contratto*

€50 solo registrazione

€150 attestato APE**

*inclusa ogni altra imposta o tassa e se vuoi ci occupiamo anche delle volture + adempimenti anagrafici e tributari TARI (+100€)
** tramite professionisti accreditati di ns fiducia.
  • In primo luogo la consulenza necessaria a scegliere il contratto di affitto più adatto alle condizioni del tuo immobile, alle tue esigenze e a quelle del tuo inquilino.
  • In secondo luogo la proiezione, sulla base del tuo specifico profilo reddituale, dell’impatto economico che la scelta della tipologia di contratto genererà sulla tua prossima dichiarazione dei redditi. Simuleremo il calcolo delle imposte già in sede di stesura del contratto, per una valutazione a monte dell’impatto fiscale.
  • In seguito tutti i servizi connessi con le locazioni, dalla redazione, alla registrazione, alla risoluzione dei contratti di affitto, al pagamento delle imposte, ecc.

I contratti di locazione

È obbligatorio registrare i contratti di locazione indipendentemente dall’importo del canone pattuito, quando il contratto d’affitto ha una durata superiore a 30 giorni consecutivi.
I contratti possono essere distinti fra:
– contratto di locazione ad uso abitativo (L. 9 dicembre 1998 n. 431 art. 2, comma1);
– contratto di locazione ad uso abitativo a canone convenzionato (L. 9 dicembre 1998n. 431 art. 2, comma 3) a Grosseto normata dal seguente accordo;
– contratto di locazione ad uso abitativo di natura transitoria (L. 9 dicembre 1998 n. 431, art.5, comma 1);
– contratti di locazione di natura transitoria per studenti (L. 9 dicembre 1998 n. 431 art. 5, comma 2);
– contratti di locazione ad uso diverso da abitazione.
L'agenzia Grosseto Invest offre il servizio di registrazione on-line, per qualsiasi tipo di contratto, con esclusione dei comodati.
Questo servizio innovativo prevede inoltre, il calcolo e versamento in via telematica, di quanto dovuto per le imposte di registro, di bollo e di eventuali maggiorazioni per registrazione tardiva. Si può scegliere di effettuare il pagamento di quanto dovuto o attraverso il proprio conto corrente, comunicando il codice Iban, o pagando direttamente in agenzia.
Grazie a questo nuovo servizio, gli interessati possono ridurre drasticamente i tempi ed i costi di un’operazione che in genere richiede lunghe attese e vari passaggi.

Redditi d’affitto: imposte da versare

Il proprietario che affitta un immobile deve considerare che dovrà pagare:
– l’imposta di bollo (a carico del conduttore) quando si effettua la registrazione del contratto d’affitto
– l’imposta di registro (da dividere con l’inquilino) per l’intero periodo di durata del contratto o annualmente, entro 30 giorni calcolati rispetto alla data di stipula e inizio contratto.
– l’imposta ordinaria (irpef, addizionale regionale e comunale) sui canoni d’affitto (quota che va dal 66,5% al 95% di quanto percepito a seconda del tipo di contratto). Si applica quindi una tassazione proporzionale all’ammontare del reddito complessivo di cui l’affitto è solo uno dei redditi compresi.

Cedolare Secca

Con D.L. 23 del 14/03/2011 su alcune tipologie di canoni di locazione si può optare per un nuovo regime d’imposta a tassazione sostitutiva. Questo tipo di tassazione definito “Cedolare Secca” può essere applicato solo nel caso di contratti d’affitto ad uso abitativo.
Se si sceglie questo tipo di tassazione l’imposta dovuta è pari al 21 per cento dei canoni percepiti nell’anno. A Grosseto, applicabile nel 99% delle locazioni è il contratto a canone “concordato” ed in questo caso l’imposta è del 10 per cento. In virtù di questi vantaggi  a Grosseto oggi quasi il 100% di contratti a canone concordato
In caso l’immobile locato abbia più di un proprietario, pur possedendo questi solo una parte delle quote, può scegliere il tipo di tassazione per lui più conveniente (per ogni anno della durata del contratto).
Per l’anno in cui si opta per il regime della “cedolare secca”:
– non si può chiedere l’aumento Istat del canone stabilito da contratto;
– non è dovuto il versamento dell’imposta di registro (né di bollo in caso di prima registrazione).

Registrazione Telematica

Presso il nostro ufficio in Grosseto, Via Ferrucci 12, puoi chiedere registrazione telematica per:
– Locazione a tassazione ordinaria, con pagamento on-line di quanto dovuto per bollo ed imposta di registro
– Locazione con cedolare secca
– Pagamento imposta di registro annualità successive
– Proroga locazione
– Comunicazione di variazione scelta tassazione
– Risoluzione anticipata contratto di locazione

Attenzione: Non si effettuano registrazioni per sublocazioni o comodato d’uso.


modulistica contrattuale

News- Cedolare Secca - quando è applicabile.

Per l'applicazione della cedolare secca ai contratti di locazione conta la natura del locatore, non del conduttore. Infatti, non si può fruire del regime agevolato se il locatore è una società, in qualsiasi forma costituita. Questo limite non vale per il conduttore, al quale è imposto di destinare l'immobile a uso abitativo. Quindi, ha diritto al trattamento agevolato anche una società, se l'immobile viene utilizzato come abitazione da un proprio dipendente. Questo importante principio è stato affermato dalla commissione tributaria dell'Emilia Romagna, settima sezione, con la sentenza 1236 del 20 giugno 2019.  Per il giudice d'appello, il limite soggettivo, in base al quale il regime agevolato non si applica alle locazioni di immobili a uso abitativo effettuate nell'esercizio di attività d'impresa, arti e professioni, si riferisce alla figura del locatore, cioè della parte che concede in locazione, mentre nessuna discriminante è contenuta nella norma di legge «con riferimento alla soggettività del conduttore». Per quanto concerne l'uso cui è stato destinato l'immobile che forma oggetto della controversia in esame, nel contratto si fa riferimento alla destinazione dell'immobile a abitazione di un dipendente della conduttrice, ancorché si tratti di una società. Secondo la commissione regionale, l'uso foresteria «non esclude la destinazione abitativa del bene tale da integrare il presupposto oggettivo che costituisce la ratio della norma agevolativa».  Nel caso di specie, il giudice d'appello ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate, confermando la sentenza di primo grado. Ha ritenuto non corretta la posizione del fisco, che peraltro aveva fornito dei chiarimenti con la circolare 26/2011. La circolare è stata disattesa, in quanto non essendo un atto normativo non è vincolante per il giudice.  La disciplina della cedolare secca sugli affitti è contenuta nell'articolo 3 del decreto legislativo 23/2011, il quale prevede che il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento di un immobile locato a uso abitativo, in alternativa al regime ordinario, possa optare per il regime speciale. In effetti, a partire dal 2011, il canone di locazione relativo ai contratti aventi a oggetto immobili a uso abitativo e relative pertinenze, locate congiuntamente all'abitazione, può essere assoggettato su scelta del locatore a un'imposta sotto forma di cedolare secca, sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo. Sul canone di locazione annuo, concordato dalle parti, la cedolare secca si applica con un'aliquota del che va a seconda del tipo di contratto al 10% o al 21%.  L'Agenzia delle entrate, con la suddetta circolare (26/2011), ha precisato che non possono accedere al regime della cedolare secca le società di persone, le società di capitali, nonché gli enti commerciali e non commerciali. E non possono fruire del trattamento agevolato i soggetti che locano immobili a uso abitativo nell'esercizio dell'attività d'impresa o di arti e professioni. Mentre il giudice d'appello, con la sentenza de qua, ha stabilito che i limiti soggettivi sono applicabili solo al locatore, l'Agenzia sostiene che sono esclusi dal regime gli imprenditori o i lavoratori autonomi, anche nel caso in cui concedano un immobile a suo abitativo ai propri dipendenti. Per l'Agenzia, dunque, è irrilevante «la circostanza che l'immobile sia utilizzato dal dipendente per finalità abitative».  Soddisfazione per la decisione della Ctr Emilia-Romagna è stata espressa da Confedilizia che ha sempre sostenuto la tesi fatta propria dai giudici tributari. «Si tratta di una nuova importante conferma dell'unica interpretazione conforme alla lettera e allo spirito della legge, che la nostra Confederazione ha sostenuto sin dall'istituzione della cedolare. Auspichiamo che l'Agenzia delle entrate riveda al più presto la sua posizione, così ponendo fine a un inutile contenzioso ed evitando ulteriori spese ai cittadini interessati», scrive la Confederazione guidata da Giorgio Spaziani Testa.