Detrazioni all’acquirente solo se indicato nel rogito Dal 2014 ero nuda proprieria di un appartamento e un garage. Mia madre era l’usufruttuaria. Il 2 agosto 2019 mia madre è morta e da qualche giorno il notaio ha ricongiunto la proprietà e sono diventata piena proprietaria del tutto. Entro fine anno venderò l’immobile. Nel 2015, 2016 e 2017 io e mia madre abbiamo sostenuto delle spese di ristrutturazione che abbiamo portato in detrazione nel nostro modello 730 fino al 2018. Con la vendita sono costretta a cedere le detrazioni rimaste?


 Il diritto alla detrazione si conserva in capo al venditore se si opta nel rogito per tale modalità. Dal 1° gennaio 2012, l’articolo 16–bis del Tuir, Dpr 917/86 (articolo 1, comma 67 della legge 145/2018, di Bilancio per il 2019), prevede che, in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi che fruiscono del 50%, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi d’imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. L’opzione per il diritto al mantenimento dei benefici fiscali in capo al venditore va effettuata direttamente nel rogito di trasferimento del bene e non è necessario che sia comunicata in modo specifico all’agenzia delle Entrate (il rogito comunque è registrato presso l’Agenzia). Le suddette regole valgono anche se si tratta di diritto alla detrazione per interventi su parti comuni condominiali.
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