Ampliamento e sconti: rilevano i volumi precedenti Con riferimento alla detrazione per l’acquisto di un immobile facente parte di un edificio completamente ristrutturato, l’agenzia delle Entrate, con la risposta 150 del 21 maggio 2019, ha chiarito che in caso di ristrutturazione (senza demolizione) con ampliamento dell’edificio esistente, è possibile fruire della detrazione con riferimento alla quota relativa alla detrazione e non alla quota relativa all’ampliamento. Tale conteggio va effettuato sull’intero edificio preesistente o sul singolo appartamento acquistato? Ad esempio: un edificio esistente è stato interamente ristrutturato con recupero del sottotetto, per cui l’intervento è stato per 80% ristrutturazione e per 20% ampliamento, che ha interessato in particolare l’ultimo piano. Tuttavia, se si considera solo l’appartamento dell’ultimo piano la ristrutturazione è 40% e l’ampliamento 60%. Si chiede se l’acquirente dell’appartamento all’ultimo piano può detrarre il 90% della spesa o il 40% della spesa. 


 Con la risoluzione 4/E del 4 gennaio 2011, l’agenzia delle Entrate si è espressa sull’applicabilità delle detrazioni del 36%–50% in presenza di lavori di ristrutturazione e ampliamento, con o senza demolizione dell’edificio originario. In particolare, nell’ipotesi di ristrutturazione senza demolizione, con ampliamento, le detrazioni spettano solo sulla parte delle spese inerenti la ristrutturazione e non anche per l’ampliamento che deve essere considerato come parziale nuova costruzione e le cui spese non rientrano tra quelle detraibili. Pertanto, occorre tenere separate le spese di recupero (detraibili) da quelle di ampliamento (non detraibili) pena l’inapplicabilità della detrazione anche per gli interventi di recupero. Il conteggio va considerato sull’intera volumetria preesistente. Pertanto, nel caso di specie, anche ai fini dell’acquisto dell’appartamento ristrutturato, se l’appartamento compravenduto insiste solo per il 40% sulla volumetria preesistente e per il 60% su quella ampliata, la detrazione competerà solo in misura pari al 50% di €96.000 ridotta del 60%. Si tratta, tuttavia, solo di un mero parere, in quanto mancano indicazioni precise dell’Agenzia.

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